PDFStampaE-mail

Che cos'è La Fondazione di Partecipazione

Non profit - Fondazione di Partecipazione

La Fondazione di Partecipazione è un istituto giuridico di diritto privato che costituisce il nuovo modello italiano di gestione di iniziative nel campo culturale e non profit in genere. E’ un istituto senza scopo di lucro, al quale si può aderire apportando denaro, beni materiali o immateriali, professionalità o servizi. All’interno di questo strumento giuridico è possibile prevedere diverse categorie di fondatori e partecipanti anche successivi alla costituzione, i quali, riuniti nel Collegio dei Partecipanti, nominano i propri rappresentanti negli organi direttivi; ciò permette a chi decide di partecipare alla Fondazione di controllare in via diretta come viene utilizzato il contributo e di collaborare attivamente alla realizzazione degli scopi istituzionali, portando in dote alla fondazione le proprie capacità gestionali. Questa struttura aperta permette da un lato una fattiva collaborazione all’interno dello stesso istituto di soggetti pubblici e privati e dall’altro l’aggregarsi di privati cittadini che diventano ‘soci’ della Fondazione e come tali sono dalla stessa considerati. Questa partecipazione potrebbe essere definita come una sorta di “azionariato diffuso culturale”, che garantisce diritti e stabilità. Pur essendo questo un istituto non commerciale, ad esso possono accostarsi anche organismi lucrativi, in via strumentale ed accessoria agli scopi istituzionali della Fondazione, che resta comunque il centro direzionale delle attività: infatti, la Fondazione di Partecipazione può costituire, anche come socio di maggioranza, società commerciali per svolgere attività in via strumentale a quelle istituzionali; naturalmente gli introiti dell’attività profit dovranno essere oggetto di una gestione separata, con i vantaggi fiscali che ne derivano ex D.Lgs. 460/97 e con la conseguente possibilità di riutilizzare il denaro “risparmiato”, reinvestendolo in opere di valorizzazione del bene culturale o di incremento dell’attività gestita. In sostanza, con questo procedimento un’attività commerciale viene ‘convertita’ in non-profit,perché elevata al livello superiore della promozione dell’attività culturale. Possono essere svolte con la Fondazione di Partecipazione attività di diverso tipo: dalle attività teatrali, alla gestione di musei o biblioteche; dal volontariato alla valorizzazione di beni culturali. Elemento centrale dell’iter costitutivo della Fondazione è la stesura dello Statuto. Esso dispone riguardo il patrimonio, i fini istituzionali, la struttura organizzativa, le categorie di partecipazione, le forme di controllo, lo scioglimento. La Fondazione ha al proprio vertice il Consiglio di Amministrazione, centro decisionale per gli indirizzi da adottare e l’individuazione dei modi per realizzare gli obiettivi statutari, determinati nello stesso Statuto all’atto della costituzione e non modificabili; ad esso si aggiunge un’organo, il Collegio dei Revisori o il Revisore singolo, che ha come scopo il controllo contabile delle attività della Fondazione ed è per ciò composto da contabili di indubbia competenza iscritti nell’albo dei Revisori e di regola nominati dagli Enti Pubblici partecipanti alla Fondazione. Il Presidente avrà la rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed eserciterà tutti i poteri necessari per il buon funzionamento dell’Istituto. Oltre a tutto ciò, non bisogna dimenticare che viene sempre garantito il controllo dello Stato sulle attività svolte dalle Persone Giuridiche private o mediante la partecipazione diretta di suoi elementi all’organo decisionale oppure attraverso la vigilanza prevista dall’art. 25 del Codice Civile.